Scheda carburante addio, il rimborso per la benzina spetterà solo a chi paga con la carta di credito. Articolo da “ww.tiscali.it”

Novità della Legge di Bilancio 2018 che mira a contrastare l’evasione dell’Iva e le indebite fruizioni di deduzioni e detrazioni.

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Addio alle schede carburante. A partire dal primo luglio, in linea con quanto stabilito dalla legge numero 205 del 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), le cosiddette “carte carburante” saranno abolite. La norma, sia chiaro, non cancella il privilegio fiscale per gli aventi diritto, ma servirà a contrastare l’evasione dell’Iva e le indebite fruizioni di deduzioni e detrazioni. Sarà possibile infatti ottenere i rimborsi della benzina e del gasolio se si sceglie di pagare il rifornimento con la carta di credito, e si richiede contestualmente la fattura elettronica. Tale obbligo, tra i privati, scatterà soltanto nel 2019, ma per il settore carburanti è stato anticipato al primo luglio 2018.

In caso di errore le sanzioni saranno pesanti

La norma interessa principalmente chi si serve dell’auto per lavorare, e anche i distributori che dovranno adeguarsi all’obbligo di fatturazione elettronica. Per le partite Iva il ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate deve ancora precisare come potranno continuare a beneficiare degli sgravi fiscali. Le norme non lasciano spazi a imprecisioni o errori. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90 e il 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997).

Controlli saranno intensificati

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti nuovi tempi e modalità per la conservazione sostitutiva delle fatture, mentre per quelle trasmesse tramite SDI gli obblighi di conservazione si intenderanno soddisfatti. E’ prevista inoltre una intensificazione dei controlli per il triennio 2018-2020 al fine di contrastare le frodi nel settore della commercializzazione dei carburanti. Agli impianti di distribuzione spetterà un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per l’utilizzo degli strumenti di pagamento indicati compatibilmente con la disciplina europea sugli aiuti de minimis e a decorrere dall’esercizio successivo a quello di maturazione (l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad un’impresa unica non può superare l’importo di 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, 100 mila euro per le imprese di trasporto merci su strada).

 

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